Art. 1.

      1. Lo Stato, al fine di qualificare l'impiantistica sportiva e l'offerta turistica, promuove la diffusione del gioco del golf e la realizzazione di impianti per il gioco del golf, in conformità ai princìpi costituzionali del decentramento regionale e agli obiettivi e agli indirizzi della programmazione economica e della programmazione turistica.
      2. I campi da gioco per il golf sono realizzati in funzione delle seguenti finalità:

          a) avvicinare nuovi soggetti al gioco del golf;

          b) creare integrazioni e sinergie con l'offerta turistica complessiva.

      3. I campi da gioco per il golf inoltre, in conformità agli orientamenti internazionali, devono essere realizzati al fine di formare un sistema locale integrato di campi da gioco.
      4. In ottemperanza ai princìpi costituzionali del decentramento regionale, il Governo, nel perseguire le finalità di cui ai commi 2 e 3, assicura il coordinamento dei propri interventi con quelli delle regioni e degli enti locali nelle competenti sedi istituzionali, al fine di conseguire risultati ottimali.
      5. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo possono essere erogati fondi di provenienza comunitaria.